Art. 4 · Deplorazione
Titolo ICapo I

Art. 4

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Deplorazione

In vigore dal 7 lug 2017
1. La deplorazione è una dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la quale vengono punite le seguenti infrazioni: a) la recidiva entro sei mesi delle infrazioni già punite con la pena pecuniaria; b) il dare prove manifeste di negligenza nel comando o nel mantenere la disciplina; c) il frequentare luoghi, persone o compagnie sconvenienti con evidente offesa alla dignità delle funzioni; d) il contrarre debiti con i dipendenti; e) l'alterco con i colleghi o con altri operatori penitenziari in presenza dei detenuti; f) il fare eseguire ai detenuti lavori senza autorizzazione; g) l'introdursi nelle sezioni ove sono ristretti detenuti di sesso diverso, senza autorizzazione; h) gli atti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti politici o sindacali o del mandato di difensore o di componente di un organo collegiale previsto dalle norme del Corpo di polizia penitenziaria; i) la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita o di benessere del personale o nel controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti; l) la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti. m) l'addormentarsi in servizio; n) le indebite osservazioni in servizio, il censurare l'operato dei superiori, il seminare malcontento fra i colleghi; o) la tolleranza di abusi commessi dai dipendenti. 2. Essa comporta il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione della classe di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza è stata rilevata. 3. La deplorazione può essere inflitta anche in aggiunta alla pena pecuniaria, in relazione alla gravità della mancanza. 4. La deplorazione è inflitta dal Provveditore regionale, previo giudizio del consiglio regionale di disciplina. 4-bis. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la deplorazione è inflitta dal Capo del dipartimento, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina nella composizione di cui all', comma 1.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;449#art-4