Titolo I›Capo I
Art. 3
3 / 24Pena pecuniaria
In vigore dal 7 lug 2017
1. La pena pecuniaria consiste nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
2. Con tale sanzione vengono punite le seguenti infrazioni:
a) la recidiva in una mancanza punibile con la censura;
b) l'esercizio occasionale di commercio o di mestiere incompatibile;
c) l'inosservanza dell'obbligo di mantenere la permanenza o la reperibilità;
d) la manifesta negligenza nel prendere visione dell'ordine di servizio;
e) l'omessa o ritardata presentazione in servizio sino ad un massimo di quarantotto ore;
f) la grave negligenza in servizio;
g) il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un ordine;
h) l'irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari;
i) l'inosservanza del dovere di informare immediatamente i superiori della ricezione di un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato;
l) l'inosservanza delle norme che vietano lo svolgimento di attività politica nei casi previsti dalla legge;
m) l'inosservanza delle norme che regolano i diritti sindacali degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria;
n) l'emanazione di un ordine non attinente al servizio o alla disciplina o eccedente i compiti di istituto o lesivo della dignità professionale;
o) l'omissione o l'imprecisione nell'emanazione di ordini o di disposizioni di servizio;
p) l'inosservanza del divieto di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore da parte del detenuto o dell'internato;
q) il contegno sconveniente con i detenuti o gli internati ed il servirsi di essi per scrivere lettere, domande o rapporti;
r) le parzialità manifeste, i modi inurbani, gli abusi di autorità coi dipendenti o coi detenuti o gli internati, i motteggi e le ingiurie rivolti a questi ultimi;
s) la tolleranza delle indebite introduzioni e dei traffici di generi nello stabilimento;
t) la trascuratezza nel sorvegliare i detenuti o gli internati, particolarmente se incaricati di servizi speciali, in modo da rendere possibili abusi da parte dei medesimi;
u) la infedeltain servizio, manifestata col rivelare ad estranei o a detenuti o internati fatti relativi al servizio stesso o riguardanti i processi in corso, o coll'occultare le mancanze dei detenuti o internati o coll'asportare dall'ufficio documenti o copie di qualsiasi natura;
v) il procurare ai detenuti o agli internati viveri, bevande, ed altri oggetti;
z) il ritardo ingiustificato nel consegnare ai superiori oggetti sequestrati ai detenuti o internati;
aa) il comprare o vendere, il dare o ricevere in prestito dai detenuti o internati qualsiasi somma od oggetto, al di fuori dei casi rientranti nei compiti d'istituto;
bb) il turpiloquio abituale e le bestemmie, specialmente alla presenza dei detenuti o internati;
cc) l'ingerenza negli affari relativi ai processi dei detenuti, il far commissioni di qualsivoglia natura per conto dei detenuti o internati;
dd) il maltrattare i detenuti o internati;
ee) il servirsi senza permesso per uso particolare di oggetti di pertinenza dell'Amministrazione o destinati a servizi o a vantaggio della medesima;
ff) l'inesattezza o l'ingiustificato ritardo nel riferire sulle infrazioni dei dipendenti o dei detenuti o internati.
3. La pena pecuniaria è inflitta dal Provveditore regionale, previo giudizio del Consiglio regionale di disciplina.
3-bis. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la pena pecuniaria è inflitta dal Capo del Dipartimento, previo parere del consiglio centrale di Disciplina nella composizione di cui all', comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;449#art-3