Art. 23 · Effetti della riapertura del procedimento
Titolo III

Art. 23

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Effetti della riapertura del procedimento

In vigore dal 7 lug 2017
1. In caso di riapertura del procedimento, ove le circostanze lo consigliano, il capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può disporre la sospensione degli effetti della sanzione già inflitta. 2. All'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria già punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione più grave di quella già applicata. 3. Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di natura speciali o per prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare già percepito. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata richiesta dal coniuge superstite o dai figli.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;449#art-23