Art. 2 · Censura
Titolo ICapo I

Art. 2

2 / 24

Censura

In vigore dal 5 dic 1992
1. La censura è una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite: a) le lievi trasgressioni; b) la negligenza in servizio; c) la mancanza di correttezza nel comportamento; d) il disordine della divisa o l'uso promiscuo di capi di vestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa; e) il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico. 2. Èinflitta, per iscritto, dal direttore dell'ufficio dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;449#art-2