Art. 18 · Generalità
Titolo IICapo III

Art. 18

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Generalità

In vigore dal 5 dic 1992
(Generalità ) 1. I ricorsi amministrativi previsti dal presente decreto devono essere presentati all'organo che ha inflitto la sanzione, il quale li trasmette con le proprie osservazioni a quello competente per la decisione. 2. Si applicano, altresì, per quanto non previsto e se compatibili con le norme contenute nel presente Capo, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;449#art-18