Art. 17 · Deliberazione del consiglio di disciplina
Titolo IICapo II

Art. 17

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Deliberazione del consiglio di disciplina

In vigore dal 5 dic 1992
1. Il consiglio di disciplina, se ritiene che nessun addebito possa muoversi all'inquisito, lo dichiara nella deliberazione. Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte fondati, propone la sanzione da applicare. La deliberazione motivata viene redatta dal relatore o da altro componente il consiglio ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario. 2. Copia della deliberazione con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale vengono trasmesse entro dieci giorni all'ufficio centrale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. L'organo competente ad infliggere la sanzione provvede con decreto motivato a dichiarare l'inquisito prosciolto da ogni addebito o ad infliggergli la sanzione in conformità della deliberazione del consiglio, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all'inquisito, qualora si tratti delle sanzioni della sospensione dal servizio o della destituzione. 4. Il decreto deve essere comunicato all'interessato entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'articolo 104 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;449#art-17