Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 dic 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare l'articolo 25, comma 8; VISTI l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e l', comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172; ACQUISITO il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata lgge n. 395 del 1990; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992; ACQUISITO il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: 1. Gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia inquadrati nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono transitare a domanda, nelle altre forze armate dello Stato, nelle altre forze di polizia, nei ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria o di altre pubbliche amministrazioni secondo le norme previste nel presente decreto. 2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 8, lettera a), della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le forze armate e le forze di polizia sono individuate, tenendo conto delle esigenze delle Amministrazioni riceventi, con modalità e criteri determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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