Art. 16
16 / 18Dimissioni dal corso
In vigore dal 5 dic 1992
1. Sono dimessi dal corso gli allievi che:
a) dichiarino di rinunciare al corso;
b) non abbiano superato, al termine del primo anno, almeno metà degli esami delle materie universitarie e tutte quelle professionali previste dal piano di studi;
c) non abbiano superato l'esame finale;
d) non siano dichiarati idonei per il numero e la gravità delle sanzioni riportate.
2. È consentita la ripetizione di una sessione per una sola volta nel biennio agli allievi che siano stati assenti dalle attività didattiche della stessa sessione per più di trenta giorni, anche se non consecutivi, o per più di 45 per infermità comunque contratta.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dal Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del Consiglio di direzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;446#art-16