Art. 14
14 / 18Esame finale
In vigore dal 5 dic 1992
1. Gli allievi che abbiano superato gli esami previsti dal piano di studi sono ammessi a sostenere l'esame finale.
2. Le modalità degli esami previsti dal piano di studi e dell'esame finale sono stabilite dal regolamento dell'istituto.
3. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ed è presieduta da uno dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle Università statali di Roma o da un docente da loro delegato.
4. Della commissione esaminatrice devono altresì far parte docenti di materie professionali universitari previste dal piano di studi.
5. Gli allievi che abbiano superato l'esame finale conseguono la qualifica di direttore di istituto penitenziario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;446#art-14