Art. 6 · Clausola finanziaria

Art. 6

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Clausola finanziaria

In vigore dal 5 dic 1992
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'articolo 44 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i fondi stanziati sui capitoli 1995, 1996 e 1997 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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