Art. 1
1 / 6Preposizione alla funzione di Direttore di ufficio centrale o di ufficio equiparato
In vigore dal 5 dic 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare l'articolo 30, comma 4, lettere c), d) ed e);
VISTI l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e l', comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172;
ACQUISITO il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;
ACQUISITO il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
(Preposizione alla funzione di Direttore
di ufficio centrale o di ufficio equiparato)
1. Alla funzione di direttore di ufficio centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o di ufficio equiparato sono preposti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria, dirigenti generali dell'Amministrazione penitenziaria e magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura.
2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti ai dirigenti ed ai magistrati in base alla particolare esperienza ed alla particolare preparazione acquisite nel corso dell'esercizio delle loro precedenti funzioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;445#art-1