Art. 6
6 / 14Attribuzioni dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria in materia di rapporti con gli enti locali, le regioni ed il servizio sanitario nazionale
In vigore dal 10 nov 2018
1. Sono affidate ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti attribuzioni in materia di rapporti con gli enti locali, con le regioni e con il servizio sanitario nazionale:
a) pianificazione ed attuazione di programmi di intervento in materia di sanità, di formazione professionale, di avviamento al lavoro, di attività scolastiche, culturali, ricreative e sportive per i detenuti e gli internati, nonché in materia di formazione professionale e di avviamento al lavoro dei soggetti sottoposti a misure privative e limitative della libertà;
b) stipula di convenzioni e di protocolli d'intesa per le materie indicate nella lettera a), con particolare riferimento ai tossicodipendenti ed agli alcooldipendenti sottoposti a misure privative e limitative della libertà, eccettuati gli atti di rilevanza nazionale;
c) pianificazione ed attuazione di programmi di intervento, d'intesa con ANPAL, per concrete iniziative in materia di lavoro per i sottoposti a misure privative e limitative della libertà.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;444#art-6