Art. 99 · Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria
Titolo IV

Art. 99

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Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria

In vigore dal 5 dic 1992
1. La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero di grazia e giustizia. 2. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-99