Art. 95 · Esclusione dal concorso per mancata presentazione
Titolo IV

Art. 95

109 / 146

Esclusione dal concorso per mancata presentazione

In vigore dal 5 dic 1992
1. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e per le prove viene escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-95