Art. 94 · Svolgimento delle prove orali
Titolo IV

Art. 94

108 / 146

Svolgimento delle prove orali

In vigore dal 5 dic 1992
1. Le sedute dedicate alle prove orali sono pubbliche. 2. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. 3. L'elenco sottoscritto dal segretario e dal presidente della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo del Ministero di grazia e giustizia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-94