Art. 86 · Visite mediche ((Prove di efficienza fisica)). Accertamenti delle qualità attitudinali. Presentazione alle prove scritte
Titolo IV

Art. 86

100 / 146

Visite mediche ((Prove di efficienza fisica)). Accertamenti delle qualità attitudinali. Presentazione alle prove scritte

In vigore dal 20 feb 2020
(Visite mediche Prove di efficienza fisica. Accertamenti delle qualità attitudinali. Presentazione alle prove scritte) 1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi dell', sono invitati a sottoporsi, salvo il personale già appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica alle prove di efficienza fisica e all'accertamento delle qualità attitudinali, secondo le disposizioni contenute nel successivo Capo II. 1-bis. Le modalità per lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La commissione competente alla valutazione è individuata con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse. 2. I candidati giudicati idonei in sede di visite mediche e di accertamenti delle qualità attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte, nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva comunicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-86