Art. 79 · Rigetto delle istanze di trasferimento
Titolo III

Art. 79

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Rigetto delle istanze di trasferimento

In vigore dal 5 dic 1992
1. Il rigetto della domanda del personale di cui ai commi 3 e 5 dell' ad essere trasferito alle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato è disposto con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia o del Ministro interessato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-79