Titolo III
Art. 77
91 / 146Dispensa dal servizio
In vigore dal 5 dic 1992
1. Qualora il personale di cui all' sia ritenuto non idoneo all'assolvimento dei compiti propri degli altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero per esigenze di servizio non possa essere trasferito in altri ruoli dell'amministrazione penitenziaria o di altre amministrazione dello Stato, è dispensato dal servizio ai sensi degli del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-77