Titolo III
Art. 73
87 / 146Trattamento pensionistico nella fase di transizione
In vigore dal 5 dic 1992
1. Al personale cessato dal servizio dopo la data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano, qualora più favorevoli ed ai soli fini pensionistici, l'inquadramento ed il relativo trattamento economico spettanti al personale in servizio avente la stessa qualifica.
2. Al personale che alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva il grado di maresciallo maggiore scelto o di maresciallo maggiore si applicano, ai soli fini pensionistici, l'inquadramento alla qualifica di ispettore capo ed il relativo trattamento economico.
3. Al personale proveniente dai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia continua ad applicarsi l' della legge 3 novembre 1963, n. 1543.
4. Il predetto della legge 3 novembre 1963, n. 1543, si applica anche al personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.
5. Nei confronti del personale di cui al comma 4 si applica il comma 2 dell' della legge 20 marzo 1984, n. 34, equiparando, agli effetti dell'aumento del quinto di servizio, l'indennità penitenziaria alla indennità pensionabile.
6. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del collocamento a riposo, può optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i limiti di età previsti dalle precedenti disposizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-73