Titolo III
Art. 72
86 / 146Effetti dei concorsi e degli avanzamenti in corso
In vigore dal 5 dic 1992
1. Sono fatti salvi le procedure concorsuali e gli effetti dei concorsi in corso di espletamento o già espletati, alla data di entrata in vigore del presente decreto. I vincitori dei concorsi suddetti frequenteranno corsi di formazione e conseguiranno la nomina in ruolo secondo gli ordinamenti in forza dei quali sono stati banditi i concorsi stessi.
2. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni e agli scrutini di avanzamento dei sottufficiali, appuntati e guardie del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; e nei confronti del predetto personale l'inquadramento avrà effetto dalla data del decreto di promozione o di nomina.
3. I sottufficiali partecipanti ai concorsi per esami o compresi nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore, capo od ordinario, sono ammessi ai concorsi per l'inquadramento nel ruolo degli ispettori, prescindendo dal possesso del grado che avrebbe dato titolo alla partecipazione ai concorsi stessi.
4. Il suddetto personale, ove consegua l'avanzamento ai sensi del comma 2, è inquadrato secondo le modalità di cui agli qualora superi i concorsi di cui agli .
5. Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia, che ha conseguito l'avanzamento al grado di vicebrigadiere, è ammesso allo scrutinio per merito assoluto, per la promozione alla qualifica di sovrintendente, conservando l'anzianità nel grado utile ai fini della promozione a tale qualifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-72