Titolo III
Art. 71
85 / 146Limiti di età
In vigore dal 5 dic 1992
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.
2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, inquadrato nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio conserva i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio, previsti dal precedente ordinamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-71