Art. 66 · Corso di aggiornamento
Titolo III

Art. 66

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Corso di aggiornamento

In vigore dal 5 dic 1992
1. I marescialli, dopo l'inquadramento nel ruolo degli ispettori a norma degli articoli precedenti, devono frequentare presso una scuola di formazione e aggiornamento, di cui all' della legge 15 dicembre 1990, n. 395, un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. 2. Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-66