Art. 46 · Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Titolo II

Art. 46

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Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

In vigore dal 5 dic 1992
(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria) 1. Il rapporto informativo, per il personale in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è compilato: a) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione da cui dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale presta servizio; b) per il personale dei ruoli degli assistenti o degli agenti o qualifiche equiparate, dal funzionario dal quale direttamente dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione presso la quale il personale interessato presta servizio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-46