Titolo II
Art. 45
44 / 146Giudizio complessivo
In vigore dal 16 set 1996
1. L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui agli , e 49, può, con adeguata motivazione, variare in più o in meno, nei limiti indicati al comma 5 dell', i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio.
2. Ha altresì facoltà di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato il punteggio massimo previsto per ciascun elemento.
3. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli è comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione può ricorrere alle commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, di cui all', con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-45