Art. 44 · Rapporti informativi
Titolo II

Art. 44

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Rapporti informativi

In vigore dal 5 dic 1992
1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" o "insufficiente". 2. Il giudizio complessivo deve essere motivato. 3. Al personale nei confronti del quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono". 4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia saranno stabilite le modalità in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalità dell'appartenente al Corpo, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilità: a) competenza professionale; b) capacità di risoluzione; c) capacità organizzativa; d) qualità dell'attività svolta; e) altri elementi di giudizio. 5. Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti più elementi di giudizio, per ognuno dei quali sarà attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui agli , un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3. 6. Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. 7. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico, alla progressione di carriera, alle assegnazioni, ai trasferimenti ed al rapporto di impiego deve essere fatto riferimento esclusivamente ai contenuti dei rapporti informativi.
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