Art. 39 · Comando presso altra amministrazione
Titolo IICapo I

Art. 39

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Comando presso altra amministrazione

In vigore dal 5 dic 1992
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria può essere comandato a prestare servizio presso altri enti, ai sensi dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400, e del Capo III, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271. 2. Fermo restando quanto previsto dall', comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il comando di cui al comma 1 è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute e particolari esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. 3. Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'interessato ed il consiglio di amministrazione. 4. Salvo i casi previsti dal presente articolo, è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di personale a reparti ed uffici diversi da quelli dell'Amministrazione penitenziaria. 5. Al personale comandato si applica, per quanto compatibile, la disposizione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-39