Titolo II›Capo I
Art. 35
65 / 146Incompatibilità
In vigore dal 5 dic 1992
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria non può esercitare il commercio, l'industria nè alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei casi di società cooperative edilizie, ricreative, culturali e sportive, di servizio socio-sanitario, tra consumatori non costituenti comunque attività commerciali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-35