Titolo V›Capo I
Art. 129
143 / 146Accertamento dell'idoneità psico-fisica per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria
In vigore dal 5 dic 1992
(Accertamento dell'idoneità psico-fisica per gli appartenenti
al Corpo di polizia penitenziaria)
1. Nel corso del rapporto d'impiego, l'idoneità o la non idoneità psico-fisica al servizio nel ruolo di appartenenza è accertata ai sensi dell'.
2. Il giudizio di cui al comma 1, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nell', può essere chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di sa- lute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispenza dal servizio per motivi di salute, oppure in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-129