Titolo IV
Art. 121
135 / 146Norme di carattere generale
In vigore dal 5 dic 1992
1. L'Amministrazione, in relazione al numero dei candidati ai concorsi di cui al presente decreto, può far precedere le prove di esame all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-121