Art. 1
1 / 3In vigore dal 24 ott 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992;
Visto il parere reso in data 21 ottobre 1992 dalla commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1992;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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1. Nel comma 1 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, sono soppresse le parole: "e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del codice di procedura penale".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-23;416#art-1