Art. 1
1 / 1In vigore dal 20 ott 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario;
Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;
Visto il parere reso in data 6 ottobre 1992 dalla commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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1. Nell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, le parole: "e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 1994".
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 ottobre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-16;410#art-1