Art. 229 · Attuazione di direttive comunitarie
Titolo VIICapo I

Art. 229

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Attuazione di direttive comunitarie

In vigore dal 1 gen 1993
1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell' della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dàlla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285#art-229