Titolo VI›Capo I›Sez. I
Art. 205
220 / 266Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
In vigore dal 6 ott 2011
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
L'opposizione è regolata dall' del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285#art-205