Art. 194 · Disposizioni di carattere generale
Titolo VICapo ISez. I

Art. 194

209 / 266

Disposizioni di carattere generale

In vigore dal 1 gen 1993
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285#art-194