Art. 140 · Principio informatore della circolazione
Titolo V

Art. 140

153 / 266

Principio informatore della circolazione

In vigore dal 1 gen 1993
1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. 2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285#art-140