Art. 8
8 / 10In vigore dal 31 mag 1992
1. Le disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57 della legge n. 142 del 1990 si applicano agli enti locali della Valle d'Aosta, salva l'emanazione, da parte della regione, delle norme in materia di bilanci, rendiconti, amministrazione del patrimonio e contratti, previste dall' del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-27;282#art-8