Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 31 mag 1992
1. Il consiglio di amministrazione per i segretari comunali della Valle d'Aosta rimane disciplinato dalle disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 21 della legge 9 agosto 1954, n. 748, e successive modificazioni. Restano, altresì, ferme le disposizioni di cui all'art. 55 e al comma secondo dell'art. 58 della legge 16 maggio 1978, n. 196. 2. L'art. 57 della legge 16 maggio 1978, n. 196, è sostituito dal seguente: "Art. 57. - I segretari comunali nominati a seguito del concorso di cui all'articolo precedente, se sprovvisti di uno dei diplomi di laurea previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, possono comunque accedere a sedi di classe superiore a quella iniziale, limitatamente alle sedi dei comuni della Valle d'Aosta.".
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