Art. 5
5 / 10In vigore dal 31 mag 1992
1. I provvedimenti di rimozione previsti dall'art. 40, comma 1, della legge n. 142 del 1990, concernenti gli organi di enti locali della Valle d'Aosta, se determinati dal compimento di atti contrari alla Costituzione o da gravi e persistenti violazioni di legge, sono adottati previa consultazione della regione da parte del Ministero dell'interno. La regione individua con legge l'organo competente all'emissione del parere. Fino a quando la regione non avrà emanato detta legge, il parere è espresso dal consiglio regionale. Si prescinde dal parere se non espresso nei trenta giorni dalla richiesta.
2. I provvedimenti di sospensione di cui all'art. 40, comma 2, della legge n. 142 del 1990 sono adottati dal presidente della giunta regionale, che ne dà immediata comunicazione al Ministro dell'interno.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-27;282#art-5