Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 31 mag 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 62 della legge 8 giugno 1990, n. 142; Vista la proposta della commissione paritetica di cui all' della legge 5 agosto 1981, n. 453; Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno; E M A N A il seguente decreto legislativo: . 1. Le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano nella regione Valle d'Aosta, con gli adattamenti e le limitazioni stabiliti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 62 della legge medesima.
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