Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 7 set 1996
1. Il versamento alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano di quanto loro spettante a norma degli è disposto dal Ministero del tesoro mediante mandato diretto da estinguersi con accreditamento ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti. 2. Detto versamento è effettuato a titolo di acconto in misura pari al gettito, rapportato ad anno finanziario, delle entrate tributarie versate ai predetti enti nell'esercizio precedente ed è eseguito con periodicità trimestrale. 3. Il saldo, con relativo eventuale conguaglio, è effettuato contestualmente all'erogazione della quarta rata trimestrale dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati comunicati dai competenti uffici finanziari. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno applicazione dal 1 gennaio 1992; dalla stessa data sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574. 4-bis. I fondi di cui ai commi 2 e 3 sono resi disponibili alla regione ed alle province sui rispettivi conti accesi presso la Tesoreria centrale entro il primo mese di ciascun trimestre. La regione e le province possono disporre fino a tre prelevamenti mensili dai rispettivi conti e per ciascun conto, salve disposizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente in materia di tesoreria unica. I fondi richiesti sono accreditati alla regione ed alle province presso i rispettivi Tesorieri di norma non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;268#art-8