Art. 5
5 / 22In vigore dal 7 mag 1992
1. La devoluzione alle province autonome di Trento e Bolzano delle quote del gettito delle entrate tributarie e la cessione dei canoni, di cui agli articoli 70, 71 e 75 dello statuto, è effettuata sulla base dell'ammontare delle entrate stesse versate in conto competenza e in conto residui nelle casse dello Stato nel territorio delle due province, nonché ai sensi dell'.
2. Ai fini dell'art. 75, comma 1, lettera g), dello statuto per entrate tributarie si intendono le entrate qualificate come tali nel bilancio dello Stato. Le entrate tributarie comprendono addizionali, maggiorazioni ed interessi per mancato o ritardato pagamento e non comprendono pene pecuniarie, multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte a seguito di trasgressioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;268#art-5