Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 7 mag 1992
1. Spetta alla regione e alle province emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti della regione e delle province medesime e degli enti da esse dipendenti. 2. Alla regione e alle province non si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 giugno 1896, n. 218.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;268#art-16