Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 7 mag 1992
1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all' dello statuto, lo Stato provvede a rimborsare la regione e le province delle spese dalle stesse sostenute. La relativa quantificazione è disposta sulla base dei criteri previsti nelle singole norme di delega, ovvero d'intesa tra il Governo ed i presidenti delle rispettive giunte.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;268#art-14