Art. 4
4 / 14Bacini di rilievo nazionale
In vigore dal 7 mag 1992
1. Nell' del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I piani dei bacini di rilievo nazionale sono strumento di coordinamento delle attività inerenti alle attribuzioni statali e provinciali, sempre che lo statuto e le relative norme di attuazione non prevedano apposite modalità di coordinamento.
In sede di aggiornamento dei piani e programmi provinciali per l'utilizzazione delle acque pubbliche e per gli interventi si tiene conto delle indicazioni contenute nel piano di bacino.
Nelle determinazioni dei componenti di cui all', comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, il comitato istituzionale osserva lo statuto e le relative norme di attuazione.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;267#art-4