Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 7 mag 1992
1. Se non diversamente disposto dal presente decreto, per il conservatorio di musica "Claudio Monteverdi" di Bolzano si applicano le disposizioni legislative e amministrative da osservarsi per gli altri conservatori di musica. 2. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116. 3. Per la scuola media annessa al conservatorio si applicano le norme di attuazione dello statuto speciale in materia di funzionamento delle scuole medie della provincia di Bolzano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 marzo 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali MISASI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1992 Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 22
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