Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 7 mag 1992
1. Ferme restando le date di inizio e di termine dell'anno scolastico quali stabilite per tutti i conservatori di musica ai fini dei provvedimenti di stato giuridico del personale direttivo e docente, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce il calendario scolastico per il conservatorio di musica di Bolzano, pre- via intesa con il presidente della provincia autonoma. Se l'intesa non è raggiunta, il predetto calendario è stabilito dal Governo della Repubblica. 2. Il calendario di cui al comma 1 stabilisce le date di inizio e di termine delle attività didattiche, le sospensioni delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, la suddivisione dell'anno medesimo ai fini degli scrutini e le date di svolgimento degli esami.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;265#art-6