Art. 11 · Analisi dei fanghi

Art. 11

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Analisi dei fanghi

In vigore dal 1 mar 1992
1. I fanghi, così come prodotti presso gli impianti di depurazione, devono essere analizzati ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate e comunque, ogni tre mesi per gli impianti di potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti (a.c.); ogni 6 mesi per gli impianti di potenzialità inferiore a 100.000 a.c. Nel caso dei fanghi di cui all' punto a. 1., provenienti da impianti di depurazione con capacità inferiore a 5.000 a.c., si procederà ad almeno una analisi all'anno. 2. Qualora i fanghi siano stoccati, miscelati, trattati e/o additivati, essi dovranno essere sottoposti ad ulteriori analisi prima della loro utilizzazione in agricoltura, al fine della verifica del rispetto dei limiti fissati nell'allegato I B. 3. Le analisi sono effettuate secondo lo schema dell'allegato II B e con i metodi di riferimento di campionamento e di analisi indicati nell'allegato stesso. 4. Copia delle analisi deve essere consegnata all'utilizzatore dei fanghi. 5. Le analisi debbono essere effettuate presso laboratori pubblici, ovvero presso laboratori privati i quali abbiano i requisiti indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni adottato su proposta dei Ministri della sanità, dell'ambiente, dell'agricoltura e foreste e dell'industria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;99#art-11