Art. 1
1 / 3In vigore dal 1 mar 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/416/CEE del Consiglio del 21 luglio 1987 che modifica la direttiva 85/210/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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1. A decorrere dal 1 settembre 1992 è vietata la commercializzazione su tutto il territorio nazionale di benzina contenente piombo che abbia un numero di ottano motore (MON) inferiore a 85,0 e un numero di ottano ricerca (RON) inferiore a 95,0 alla pompa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;96#art-1