Art. 1
1 / 7D e f i n i z i o n i
In vigore dal 20 feb 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 86/594/CEE del Consiglio del 1 dicembre 1986 relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della prevideza sociale, della sanità e dell'ambiente;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "apparecchio domestico": qualsiasi macchina, parte di macchina o impianto fabbricato essenzialmente per essere impiegato all'interno delle abitazioni, compresi le cantine, le autorimesse e e gli altri annessi, in particolare gli apparecchi domestici di manutenzione, pulizia, preparazione e conservazione degli alimenti, produzione e diffusione di calorie e frigorie, condizionamento dell'aria, nonché altri apparecchi impiegati per scopi non professionali;
b) "famiglia di apparecchi domestici": l'insieme di tutti i modelli (o tipi) di vari apparecchi domestici concepiti per svolgere la stessa funzione e alimentati da un'identica fonte principale di energia.
Una "famiglia" comprende normalmente più modelli (o tipi);
c) "serie di apparecchi domestici": l'insieme di apparecchi domestici di uno stesso modello (o tipo), aventi caratteristiche ben definite, prodotti da uno stesso fabbricante;
d) "partita di apparecchi domestici": una data quantità di una determinata "serie", fabbricata o prodotta in condizioni uniformi;
e) "rumore aereo": il livello di potenza acustica, ponderato A, (Lwa), dell'apparecchio domestico, espresso in decibel, (dB) con riferimento ad un picowatt (1 pw), trasmesso nell'aria;
f) "norma" e "regola tecnica": le norme e regole tecniche come definite nella direttiva n. 83/189/CEE, attuata con legge 21 giugno 1986, n. 317.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;134#art-1