Titolo II
Art. 5
5 / 13Ammissione alla professione di architetto
In vigore dal 5 mar 1992
1. Sono ammessi all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura con il relativo titolo professionale e sono iscritti all'albo degli architetti i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che:
a) sono in possesso di un titolo riconosciuto;
b) presentano requisiti di moralità ed onorabilità;
c) hanno residenza o domicilio in Italia.
2. Il Consiglio dell'ordine degli architetti del luogo di residenza o domicilio dell'interessato provvede all'iscrizione sulla base del decreto di riconoscimento o, se l'iscrizione sia richiesta in epoca successiva, previo accertamento dei requisiti di moralità ed onorabilità nei modi previsti dall', comma 2, lettera b).
3. L'iscrizione comporta il godimento dei diritti e l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;129#art-5